Art. 14

[1]con mezzi diversi dal contante (articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

[2]1. I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art14 · fonte su Normattiva