Art. 170

[1]dei crediti verso terzi (articolo 72-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 171, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi pu contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  • a)nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  • b)alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 2. L'atto di cui al comma 1 puessere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 234, comma 1. 3. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 169, comma 2.

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