Art. 83

[1]per ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso. 2. L'interesse di cui al comma 1 e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli articoli 76, comma 5 e 77, comma 2. 3. L'interesse e' calcolato dall'ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art83 · fonte su Normattiva