Art. 101Formazione delle sezioni

La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art101 · fonte su Normattiva