Art. 173Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art173 · fonte su Normattiva