Art. 180 — Esami di idoneita'
Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute. La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva