Art. 249A l u n n i

Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art249 · fonte su Normattiva