Art. 32Liste dei candidati del personale docente e direttivo

Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art32 · fonte su Normattiva