Art. 377 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e 635.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva