Art. 41 — Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo e' gratuita. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva