Art. 428Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art428 · fonte su Normattiva