Art. 458 — Mantenimento ad esaurimento
Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e' mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti. Dalla data del 1› gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva