Art. 471 — Passaggi di cattedra e di presidenza
I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e' stabilita in sede di contrattazione. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva