Art. 490Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1› luglio 1975.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art490 · fonte su Normattiva