Art. 530 — Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva