Art. 532 — Altri congedi
I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva