Art. 533 — Computo congedi e assenze
Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente e' licenziato. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva