Art. 533Computo congedi e assenze

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente e' licenziato. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art533 · fonte su Normattiva