Art. 538P r o c e d u r e

1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 e' disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta' del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535. 2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all' interessato. 3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, l'autorita' scolastica puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L' autorita' scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina. 4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. 5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art538 · fonte su Normattiva