Art. 587Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art587 · fonte su Normattiva