Art. 623Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale

Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione centrale operano i seguenti organi collegiali:

  • a)il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni;
  • b)il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23;
  • c)la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 90;
  • d)la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui all'articolo 272;
  • e)il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all'articolo 326;
  • f)la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'articolo 211, comma 1;
  • g)la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
  • h)la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui all'articolo 524.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art623 · fonte su Normattiva