Art. 639Contingenti del personale da destinare all'estero

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Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il limite massimo di spesa. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita'.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 15 agosto 2012 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art639 · fonte su Normattiva