capo I — RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
- Art. 377 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
- Art. 378 — Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale
- Art. 379 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
- Art. 380
- Art. 381 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all' estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione
- Art. 382 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti
- Art. 383 — Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi
- Art. 384 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
- Art. 385 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano
- Art. 386 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
- Art. 387 — Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine
- Art. 388 — Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino
- Art. 389 — Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
- Art. 390 — Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea
- Art. 391 — Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale
- Art. 392 — Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale
- Art. 393 — Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste