Art. 8 — (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Testo vigente dal 9 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva