Art. 8(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Testo vigente dal 9 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art8 · fonte su Normattiva