titolo III — CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
- Art. 40 — Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Art. 40-bis — (Controlli in materia di contrattazione integrativa)
- Art. 41 — (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN)
- Art. 42 — Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)
- Art. 43 — Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
- Art. 44 — Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro (Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993)
- Art. 45 — Trattamento economico (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993)
- Art. 46 — Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997)
- Art. 47 — (Procedimento di contrattazione collettiva)
- Art. 47-bis — Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
- Art. 48 — Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.387 del 1998)
- Art. 49 — (Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
- Art. 50 — Aspettative e permessi sindacali (Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)
- Art. 50-bis — (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale