PROTEZIONE CIVILE - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI STIPULARE CONVENZIONI CON DETTO CORPO PER LE FINALITA' DI CUI AL DECRETO- LEGGE 10 LUGLIO 1995, N. 275, CONVERTITO NELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 339 - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI DI CUI AGLI ARTT. 117 E 118 COST., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 68, 69 E 71 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ALLA LEGGE 1 MARZO 1975, N. 47, ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 491, AL D.P.R. 15 MARZO 1994, N. 197, ALLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266, AGLI ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 21 SETTEMBRE 1994, N. 613 E AL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11 - NON FONDATEZZA.
La previsione della mera facolta' per le regioni di predisporre delle convenzioni anche relativamente ad attivita' non istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero per interventi in aree non ancora antropizzate ovvero ancora per disciplinare il concorso nell' opera di estinzione degli incendi, lungi dall'espropriare le regioni stesse di alcuna competenza, si inserisce nel contesto della razionalizzazione della disordinata situazione esistente e consente una piu' articolata ed efficace programmazione regionale in materia. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 68, 69 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 1 marzo 1975, n. 47, alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, alla legge 11 agosto 1991, n. 266, agli artt. 9 e 10 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. - S. 157/1995 red.: S. Petitti
sentenza 25/1996massima n. 23039 Riguarda ancheart. 71 d.P.R. 616/1977art. 69 d.P.R. 616/1977art. 9 d.P.R. 613/1994art. 10 d.P.R. 613/1994art. 68 d.P.R. 616/1977