Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54
Art. 2
Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1956.
Testo vigente dal 18 aprile 1955
Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1956.
Testo vigente dal 18 aprile 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;249~art2 · fonte del testo