Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, puo' essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1 gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.
Testo vigente dal 25 maggio 1978
