Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, puo' essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1 gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.

Testo vigente dal 25 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-13;208~art3 · fonte su Normattiva