Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfettariamente e poste a carico del Ministero del tesoro. La corrispondente somma sara' direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.
Testo vigente dal 20 maggio 1961
