L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogato. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' abrogato. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 25 gennaio 1994
