Art. 8 — Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno
I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.
Testo vigente dal 14 gennaio 1978
