Art. 1
L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati ((...)) possono essere definiti con adesione del contribuente. 23 L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 23 Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
23Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Testo vigente dal 13 giugno 2025 al 1 gennaio 2027 · versione 23 su Normattiva