Art. 10
Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, e' competente l'ufficio del registro.
Testo vigente dal 17 luglio 1997 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
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Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, e' competente l'ufficio del registro.
Testo vigente dal 17 luglio 1997 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1997
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art10 · fonte su Normattiva