Art. 12Istanza del contribuente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1997 al 22 febbraio 2024. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, puo' formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

Testo vigente dal 17 luglio 1997 al 22 febbraio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art12 · fonte su Normattiva