Art. 15
Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,((negli articoli 71 e 72)) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e ((negli articoli 50 e 51)) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. 2 12 18 ((2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.)) 18 ((2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.)) 18 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 15
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
2con decorrenza dal 1 aprile 1998
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
L. 13 dicembre 2010, n. 220
12con decorrenza dal 1 febbraio 2011
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011".
L. 23 dicembre 2014, n. 190
15con decorrenza dal 1 gennaio 2016
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 639) che "L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016".
Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2027 · versione 17 su Normattiva