Art. 15-bis
(( Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.)) 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159
19Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2027 · versione 17 su Normattiva