Art. 11
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In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa, in caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'. ((3-bis. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del comma 14 dell'art. 123- bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa entro quattro mesi dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.))
Testo vigente dal 28 gennaio 1993 al 1 gennaio 2002 · versione 47 su Normattiva