Art. 14
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Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
- a)il libro giornale e il libro degli inventari;
- b)i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c)scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito. ((d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinaria contabilita' che consentano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali delle merci destinate alla vendita, dei semilavorati acquistati o fabbricati, dei prodotti finiti, nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi; delle materie prime specificamente da consumare per la produzione di servizi. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita ivi indicati. Per la produzione di beni la cui valutazione e' effettuata a costi specifici e per quelli di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, devono essere tenute schede di lavorazione dalle quali debbono risultare i costi direttamente imputabili. Per tali beni e per quelli specificamente acquistati per la produzione degli stessi le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di magazzino. Dalle scritture ausiliarie possono essere esclusi i movimenti relativi a beni di trascurabile rilevanza ai fini degli accertamenti e dei controlli, previa comunicazione scritta all'ufficio delle imposte. La tenuta delle scritture ausiliarie di cui sopra non e' obbligatoria qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, conseguiti nel periodo di imposta precedente non abbiano superato l'ammontare di un miliardo di lire)). 17 I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
17Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 6) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1982.
Testo vigente dal 31 dicembre 1980 al 26 novembre 1981 · versione 16 su Normattiva