Art. 2Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

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La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599. Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie, relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al comma precedente:

  • 1)disponibilita' di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa e di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non siano beni relativi ad impresa;
  • 2)residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea, in Italia o all'estero;
  • 3)numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
  • 4)disponibilita' di riserve di caccia. Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art2 · fonte su Normattiva