Sentenza n. 283/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del D.M. 21 luglio 1983,
in relazione all'art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 aprile 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Larino sui ricorsi riuniti proposti da Soriano
Mario iscritta al n. 887 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 1ª serie speciale
dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Rava Luigi
Roberto iscritta al n. 905 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 7 giugno 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Jacovitz
Ljdia iscritta al n. 1110 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/ bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Larino sui ricorsi riuniti proposti da Potalivo
Alfredo iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 1ª serie speciale
dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Larino sui ricorsi riuniti proposti da Di Tecco
Aldo Pasquale contro l'Ufficio II.DD. di Termoli iscritta al n. 98
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15 1ª serie speciale dell'anno 1987;
6) ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Larino sul ricorso proposto da De Ascentis Giovanni
contro l'Ufficio II.DD. di Termoli iscritta al n. 99 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15 1ª serie speciale dell'anno 1987;
7) ordinanza emessa il 16 settembre 1986 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Larino sul ricorso proposto da
Impicciatore Maria Carla contro l'Ufficio II.DD. di Termoli iscritta
al n. 100 del registro ordinanza 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di giudizi promossi da un contribuente che chiedeva la
declaratoria di nullità di alcuni accertamenti in rettifica,
effettuati dagli uffici tributari a norma dell'art. 38, quarto comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con ordinanza 19 gennaio 1984
la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600. Tale norma dispone che, se il reddito complessivo
risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello
fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e
circostanze di fatto certi, l'ufficio determina sinteticamente il
reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi; a tal fine possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in
relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui
all'art. 2, secondo comma, dello stesso d.P.R. (disponibilità di
determinati beni).
Secondo la Commissione tributaria, tale norma violerebbe l'art. 2
Cost., in quanto "le presunzioni e quanto altro posto a base
dell'accertamento sintetico", negando il diritto del cittadino di
contribuire alle spese pubbliche in base all'"accertamento effettivo
dei suoi redditi", violerebbero un suo diritto naturale. Essa,
inoltre, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., dando luogo a
discriminazioni tra contribuenti, sotto il profilo che gli
accertamenti sintetici sono soggettivi e quindi variabili. Dato, poi,
che "alcuni uffici applicano, per determinati contribuenti,
l'accertamento analitico e, per altri, quello sintetico, si perviene
così a risultati talvolta molto dissimili a parità di reddito e di
capacità contributiva. Detta norma violerebbe anche l'art. 24 Cost.,
giacché contro l'uso di presunzioni ed indizi per pervenire
all'accertamento, la difesa sarebbe aleatoria o del tutto
impossibile. Sussisterebbe infine, violazione anche dell'art. 53
Cost., poiché "l'accertamento sintetico, proprio per le presunzioni
su cui poggia, non tiene conto, dell'effettiva capacità
contributiva", essendo influenzato da elementi meramente indiziari e
da valutazioni soggettive dell'ufficio impositore.
Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nelle note depositate l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea
che l'Amministrazione può procedere
all'accertamento sintetico solo in quanto il reddito complessivo
risultante dalla determinazione analitica risulti
inferiore a quello fondatamente attribuibuile al contribuente in base
ad elementi e a circostanze di fatto certi. Detto
accertamento è operato in relazione al contenuto induttivo di essi.
A tal fine, indici e coefficienti presuntivi di reddito
sono stabiliti con decreto ministeriale, in relazione agli elementi
indicativi di capacità contributiva considerati nel
secondo comma dell'art. 2 dello stesso D.P. n. 600/1972. Il giudice a
quo - osserva l'Avvocatura - non contesta la norma
dell'art. 2, che individua gli elementi indicativi di capacità
contributiva, né l'idoneità di essi (disponibilità di aeromobili
da turismo, di navi e di imbarcazioni da diporto, ecc.) a rivelare
detta capacità. Viceversa trascura che l'accertamento sintetico
richiede la certezza della sussistenza di quegli elementi e
l'inadeguatezza del reddito risultante dalla determinazione analitica
rispetto ad essi, cosicché la norma che prevede l'accertamento
sintetico non si pone in contrasto con l'art. 53 Cost. ma è diretta
proprio a realizzarne le finalità.
Rileva inoltre l'Avvocatura dello Stato che il ricorso a
presunzioni è stato già riconosciuto legittimo dalla Corte anche in
materia tributaria. Né appare configurabile nella specie una
limitazione al diritto di difesa del contribuente, in quanto i fatti
su cui si fonda l'accertamento sintetico debbono essere concretamente
dimostrati dall'Amministrazione e possono essere contestati dal
contribuente. Infine, poiché la norma censurata non attribuisce
all'Amministrazione un potere discrezionale di procedere o meno ad
accertamento sintetico, ma impone ad essa di procedervi ove si
verifichino determinati presupposti, sussiste nella previsione
legislativa omogeneità di trattamento in relazione a tutte quelle
situazioni in cui si verifichino i presupposti per farsi luogo a
detto accertamento.
Questione analoga è stata sollevata dalla Commissione tributaria
di primo grado di Milano con ordinanza 7 giugno 1984.
In tale ordinanza si sostiene, in particolare, che l'art. 38,
quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione in quanto consente il ricorso ad accertamenti
presuntivi, anche se fondati su presunzioni che non siano "gravi,
precise e concordanti" e ancorché, in materia tributaria, non sia
consentita la prova per testimoni contro le risultanze di esse.
Ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata differenza normativa
riguardo agli accertamenti tributari, considerato che l'art. 2729
cod. civ. ammette in via generale la prova in base a presunzioni
semplici, solo ove siano "gravi, precise e concordanti" e contro le
risultanze di esse sia ammissibile la prova per testimoni. L'art. 3
della Costituzione sarebbe violato, inoltre, in relazione alla
possibilità che alcuni contribuenti vengano tassati in base ad
accertamenti analitici ed altri, invece, in base ad accertamenti
presuntivi, con conseguente diverso trattamento tributario.
L'art. 38, secondo l'ordinanza di rimessione, violerebbe anche gli
artt. 2 e 53 Cost., in quanto esisterebbe "una norma fondamentale del
diritto naturale" che imporrebbe "la certezza delle situazioni o
elementi di fatto, da cui, analiticamente fare discendere l'obbligo e
l'entità della imposizione tributaria" e giacché l'accertamento
sintetico, essendo fondato su presunzioni, non garantirebbe il
rispetto del principio secondo il quale gli oneri tributari debbono
essere commisurati alla capacità contributiva.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nelle note depositate si richiamano le osservazioni già svolte a
proposito della questione sollevata con la precedente ordinanza,
aggiungendosi, quanto al richiamo alla disciplina delle presunzioni
semplici dettata dall'art. 2729 cod. civ., che esso è inconferente,
essendo le presunzioni alle quali fa riferimento l'art. 38 del d.P.R.
n. 600 del 1973, presunzioni legali.
In nessuno dei due giudizi vi è stata costituzione di parti
private.
Con altra ordinanza, in data 9 maggio 1985 (iscritta al n. 886
R.O. 1985), emessa nel corso di procedimenti promossi da un
contribuente, avverso accertamenti effettuati ricorrendo
all'applicazione del D.M. 21 luglio 1983 (recante "Determinazione, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e
coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione
agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo
comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600"), la Commissione tributaria di primo grado di
Larino ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale
D.M., in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la questione di legittimità
costituzionale sarebbe ammissibile poiché il D.M. impugnato, essendo
richiamato esplicitamente dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
formerebbe parte integrante di questo.
Quanto alla non manifesta infondatezza, nell'ordinanza di
rimessione si osserva che gl'indici e i coefficienti fissati in detto
decreto, per la loro rigidità, non terrebbero conto dell'effettiva
capacità contributiva dei soggetti d'imposta, determinando un
livellamento, nell'ambito di ciascun tipo di elemento presuntivo di
reddito, senza tener conto che ciascun elemento presuntivo, in
concreto, presenta nel suo ambito una gamma di fattispecie,
rivelatrici di differenti capacità contributive. Poiché il D.M. 21
luglio 1973 non consente di determinare in modo flessibile il
contenuto induttivo di ciascun elemento presuntivo di reddito, esso
violerebbe l'art. 53, primo comma, della Costituzione.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile essendo l'atto impugnato privo di forza di legge.
Questioni analoghe sono state sollevate dalla Commissione
tributaria di primo grado di Larino con ordinanza del 4 aprile 1985
(iscritta al n. 887 R.O. 1985), con due ordinanze del 27 marzo 1986
(n. 98 e 99 R.O. 1987) e con ordinanza 16 settembre 1986 (n. 100 R.O.
1987).
Anche nei giudizi così promossi si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili. Considerato in diritto
5. - Le questioni, sottoposte all'esame della Corte con le
ordinanze di cui in epigrafe, riguardano la legittimità
costituzionale della determinazione sintetica del reddito complessivo
netto del contribuente in base ad elementi presuntivi. Pertanto,
ancorché non abbiano tutte lo stesso oggetto normativo, possono
essere decise con un'unica sentenza, previa riunione dei relativi
giudizi.
6. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano, con
ordinanza 19 gennaio 1984 e 7 giugno 1984, ha sollevato diverse
questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 38,
quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del
quale, se il reddito complessivo risultante dalla determinazione
analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al
contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi,
l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione al contenuto induttivo di tali elementi e a tal fine
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro per le finanze,
indici e coefficienti presuntivi di reddito. Secondo il giudice a quo
tale disposizione contrastrebbe innanzitutto con l'art. 2 della
Costituzione, violando il diritto (naturale) dell'individuo a
contribuire alle spese pubbliche in proporzione alla misura effettiva
dei suoi redditi. Essa si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3
della Costituzione, sotto un duplice profilo: per un verso in quanto
darebbe luogo a discriminazioni tra contribuenti, a seconda che gli
uffici facciano o meno ricorso agli accertamenti sintetici; per altro
verso in quanto consentirebbe il ricorso a presunzioni fuori delle
ipotesi previste dall'art. 2729 cod. civ., così derogando
ingiustificatamente al principio generale ivi stabilito, secondo il
quale la prova a mezzo di presunzioni semplici è ammissibile solo
ove esse siano gravi, precise e concordanti e si tratti di materie in
cui sia ammessa la prova per testimoni. Il disposto della norma
impugnata, infine, contrasterebbe pure con l'art. 24 della
Costituzione, giacché contro l'uso di presunzioni la difesa sarebbe
aleatoria o impossibile, nonché con l'art. 53 della Costituzione,
perché l'accertamento sintetico, essendo basato su elementi
presuntivi, non sarebbe correlato alla effettiva capacità
contributiva.
7. - La Commissione tributaria di primo grado di Larino, con
ordinanze 4 aprile e 9 maggio 1985, 27 marzo e 16 settembre 1986, ha
sollevato a sua volta questioni di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 53 della Costituzione, del D.M. emanato dal
Ministro delle Finanze il 21 luglio 1983, col quale sono stati
stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
gl'indici e coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli
elementi indicativi di capacità contributiva menzionati nel secondo
comma dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Secondo il
giudice a quo tale D.M., fissando indici e coefficienti presuntivi
rigidi, non consentirebbe accertamenti che tengano conto
dell'effettiva capacità contributiva rivelata dalla disponibilità
dei beni o servizi assunti ad elemento presuntivo di reddito.
8. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito in via
pregiudiziale l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla
Commissione tributaria di primo grado di Larino, deducendo che il
decreto del Ministro delle Finanze impugnato è atto privo di forza
di legge e, come tale, inidoneo a formare oggetto di un giudizio di
legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte.
L'eccezione è fondata. L'art. 134 della Costituzione dispone,
infatti, che la Corte costituzionale giudica sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, tra i quali non sono annoverabili i decreti
ministeriali, che hanno natura ed efficacia di atti amministrativi e,
se emanati in contrasto con le norme della Costituzione, possono
essere disapplicati o annullati, rispettivamente, dai giudici
ordinari e amministrativi, ma non possono essere impugnati dinanzi
alla Corte costituzionale. La questione di legittimità
costituzionale del decreto del Ministro delle Finanze 21 luglio 1983,
impugnato dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino, va
pertanto dichiarata inammissibile.
9. - Debbono essere, invece, esaminate nel merito le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, che, come si è già detto, prevede la
possibilità di accertamenti tributari presuntivi ai fini
dell'I.R.P.E.F.
Al riguardo va premesso che gli accertamenti presuntivi, in
materia tributaria, non sono stati introdotti dal d.P.R.
n. 600 del 1973, ma hanno origine remota, anche in materia d'imposte
sui redditi. Infatti, già l'art. 1 del R.D.L. 17
settembre 1932, n. 1261, in materia d'imposta complementare sul
reddito, disponeva che ai fini della determinazione dell'imponibile,
si tenesse conto anche dei redditi la cui esistenza si palesasse "per
circostanze od elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di
vita del contribuente". Con l'emanazione del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, parimenti, pur restando il metodo di accertamento analitico
quello normale, all'art. 137 fu previsto che, ai fini dell'imposta
complementare, il reddito determinato analiticamente dovesse essere
sottoposto a verifica, tenendo conto del tenore di vita del
contribuente e di altri elementi o circostanze di fatto che facessero
presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla
determinazione analitica, rettificando le risultanze di questa su
basi presuntive.
Vero è che, in origine, il ricorso all'accertamento induttivo era
- di regola - correlato con gravi inadempienze del contribuente,
configurandosi, in tal guisa, piuttosto con profilo sanzionatorio. Ma
col tempo si è fatta strada la consapevolezza che tanto gli
accertamenti analitici che quelli sintetici intesi a presunzioni, di
per sé, sono solo strumenti di rilevazione della capacità
contributiva e che il metodo induttivo è uno strumento che può
validamente integrare il metodo analitico.
10. - In linea con tale orientamento la l. 9 ottobre 1971, n. 825,
nel conferire al Governo la delega per la riforma tributaria,
all'art. 2, n.13, stabilì che l'accertamento tributario, ai fini
dell'I.R.P.E.F., dovesse essere fatto, di regola, attraverso la
determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei
singoli redditi che lo compongono, "salvo il ricorso alla
determinazione sintetica, quando vi siano elementi presuntivi di
maggior reddito risultanti da fatti certi". In tal modo si
determinava una direttiva improntata chiaramente alla concezione del
metodo induttivo come integrativo - sostitutivo di quello analitico:
direttiva nascente dalla scelta di quest'ultimo come metodo generale
di accertamento, in quanto normalmente idoneo a rivelare la capacità
contributiva del soggetto passivo d'imposta.
Il ricorso al metodo induttivo era chiamato ad operare in via
sussidiaria, per l'ipotesi che il soggetto passivo d'imposta
rivelasse, sulla base di indici certi, una maggior capacità
contributiva rispetto a quella risultante dalla determinazione
analitica.
L'art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973, in attuazione
di questa direttiva, in materia di rettifica delle dichiarazioni del
reddito delle persone fisiche, ha previsto il ricorso al metodo
induttivo quando "il reddito complessivo risultante dalla
determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente
attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di
fatto certi". In questa ipotesi "l'ufficio determina sinteticamente
il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di
tali elementi e circostanze".
Pertanto la nuova normativa si discosta dal riferimento al "tenore
di vita del contribuente" - previsto invece dall'art. 137 del T.U.
del 1958 - tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale che, in
via interpretativa, richiedeva che gli accertamenti sintetici fossero
motivati in base ad indici sicuri di capacità contributiva, sia pure
ricavabili dal tenore di vita del contribuente. L'art. 38 del d.P.R.
n. 600 del 1973 richiede infatti, espressamente, che a fondamento
dell'accertamento induttivo siano posti "elementi e circostanze di
fatto certi", prevedendo anche che il Ministro per le Finanze possa
stabilire con proprio decreto "indici e coefficienti presuntivi di
reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di
capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2".
Quest'ultimo identifica come elementi indicatori di capacità
contributiva: 1) la disponibilità di aeromobili da turismo, di navi
e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa e di
autoveicoli; 2) le residenze secondarie a disposizione permanente o
temporanea, in Italia o all'estero; 3) il numero dei collaboratori
familiari, precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla
casa e alla famiglia; 4) la disponibilità di riserve di caccia.
Con il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella l. 28
febbraio 1983, n. 53, la facoltà del Ministro per le Finanze di
stabilire con proprio decreto gl'indici e i coefficienti presuntivi
di reddito di cui al quarto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del
1973, è stata trasformata in obbligo, al quale si è adempiuto con
il D.M. 21 luglio 1983 (sopra già menzionato), successivamente
modificato con il D.M. 13 dicembre 1984.
In tutti i casi in cui sia ammissibile l'accertamento induttivo, a
norma del quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il
contribuente ha facoltà di dimostrare che il maggior reddito
determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o
in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta.
11. - Precisato il contenuto della normativa impugnata, vanno
esaminati i singoli profili d'incostituzionalità prospettati
rispetto ad essa nelle ordinanze di rimessione.
Il giudice a quo ha dedotto innanzitutto - ipotizzando l'esistenza
di un diritto naturale ed inviolabile dell'individuo a contribuire
alle spese pubbliche in misura proporzionale ai suoi redditi
effettivi - che la previsione di accertamenti induttivi violi l'art.
2 della Costituzione.
Tale questione è infondata.
Questa Corte, con numerose decisioni, ha affermato che l'art. 2
della Costituzione, nel tutelare i diritti inviolabili dell'uomo in
via generale, si riferisce a diritti garantiti specificamente in
altre norme della Costituzione (Corte costituzionale 22 dicembre
1980, n. 188; 17 dicembre 1975, n. 238; 27 marzo 1962, n. 29) e che,
esclusa la violazione della norma della Costituzione che tutela
specificamente ogni singolo diritto inviolabile, è automaticamente
esclusa anche la violazione dell'art. 2 (Corte costituzionale 25
marzo 1976, n. 57; 4 maggio 1972, n. 77). Nel caso in esame, a parte
la considerazione che, come meglio si dirà appresso, l'art. 38,
quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non viola alcun diritto
garantito dalle altre norme di raffronto indicate nelle ordinanze di
rimessione, va osservato che la violazione dell'art. 2 non è stata
prospettata dal giudice a quo in relazione a diritti garantiti da
quelle norme, bensì sulla base dell'asserita esistenza di un diritto
naturale di ciascun individuo alla rigorosa corrispondenza tra
l'imposizione tributaria su di lui gravante ed i suoi redditi
effettivi. Anche a volere accettare la tesi, oggetto di vivace
dibattito all'Assemblea costituente, secondo la quale l'art. 2 tutela
diritti connaturati alla persona umana, preesistenti ed autonomi
rispetto ad ogni organizzazione statuale, tra di essi certo non
potrebbe porsi, qualificandolo diritto naturale e inviolabile,
l'interesse del contribuente ad una giusta imposizione fiscale.
Infatti, trovando l'imposizione fiscale la sua fonte proprio
nell'ordinamento dello Stato, la pretesa ad una giusta imposizione
non è logicamente configurabile come un diritto naturale, derivante
da princìpi ricavabili da quella che fu definita la "realtà
oggettiva universale, concretantesi nell'ordine naturale delle cose".
12. - Passando alle ulteriori censure formulate nelle ordinanze di
rimessione, vanno esaminati i due profili d'incostituzionalità
dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prospettati in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In primo luogo, secondo il giudice a quo, la previsione di
accertamenti induttivi, contenuta nella norma impugnata, darebbe
luogo a discriminazioni tra i contribuenti, a seconda che i vari
uffici finanziari vi facciano o meno ricorso. Ma la disposizione
dell'art. 38, quarto comma, assicura identità di trattamento a tutti
i contribuenti che si trovino in situazioni giuridicamente identiche,
prevedendo l'obbligo degli uffici finanziari di procedere ad
accertamento induttivo tutte le volte che il reddito complessivo
risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello
fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a
circostanze di fatto certi. Pertanto, la disparità dedotta si palesa
non come una discriminazione normativa, bensì come un'eventuale
disparità di fatto, che potrebbe sorgere in sede applicativa della
norma in conseguenza della maggiore o minore efficienza degli uffici
finanziari, ma che non dà luogo a violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in conformità del principio affermato da questa Corte,
secondo il quale le disparità di fatto che possono insorgere in sede
applicativa di norme di per sé non discriminatorie, sono irrilevanti
ai fini del giudizio di costituzionalità (Corte costituzionale 15
luglio 1985, n. 209; 4 febbraio 1982, n. 22;
25 marzo 1975, n. 69).
13. - Sotto un diverso aspetto il giudice a quo ha dedotto
l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del
d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
deducendo che esso consentirebbe il ricorso a presunzioni fuori delle
ipotesi previste dall'art. 2729 cod. civ., così derogando
ingiustificatamente al principio ivi stabilito, secondo il quale la
prova a mezzo di presunzioni semplici è ammissibile solo ove esse
siano gravi, precise e concordanti e si tratti di materie in cui sia
ammessa la prova per testimoni. Peraltro, formulando un'ulteriore
questione di costituzionalità che è opportuno esaminare
congiuntamente, il giudice a quo ha negato anche, in radice, la
legittimità degli accertamenti tributari presuntivi, deducendo che
essi contrastano con l'art. 53 della Costituzione, non essendo
correlati alla effettiva capacità contributiva del soggetto passivo
d'imposta.
Al riguardo va considerato che l'art. 38, quarto comma, del d.P.R.
n. 600 del 1973, prevede due diversi metodi di accertamento
induttivo.
Il primo metodo - restando l'unico fino alla emanazione del D.M.
21 luglio 1983 - è imperniato sull'acquisizione da parte degli
uffici di "elementi e circostanze di fatto certi", i quali da un lato
rendono inattendibile la quantificazione del reddito risultante dalla
determinazione analitica e dall'altro giustificano la
quantificazione, in via induttiva, del reddito in una determinata
maggiore misura. Tale metodo è basato sulla prova della sussistenza
degli elementi e circostanze di fatto che formano la base presuntiva
della misura del maggior reddito.
Il secondo metodo - che si è concretamente affiancato al primo
con l'emanazione dei decreti ministeriali 21 luglio 1983 e 13
dicembre 1984 - è imperniato sulla identificazione, da parte dello
stesso d.P.R. n. 600 del 1973 (all'art. 2), di una serie di elementi
(dianzi indicati al paragrafo 10), che lo stesso legislatore ha
ritenuto indicativi di capacità contributiva, in relazione ai quali
il Ministro delle finanze è investito del potere (ed ora anche
dell'obbligo) di stabilire indici e coefficienti presuntivi di
reddito. Una volta emanati i decreti ministeriali che fissano tali
indici e coefficienti, l'accertamento da parte degli uffici tributari
degli elementi indicati nell'art. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973
legittima, attraverso l'applicazione degl'indici e coefficienti
stabiliti da tali decreti, l'imposizione sulla base del maggior
reddito.
Così precisato il contenuto della normativa impugnata, va
rilevato che questa Corte ha costantemente escluso, in linea
generale, la illegittimità costituzionale, del ricorso a prove
legali ed a presunzioni in materia tributaria. In tal senso si era
espressa già con la sentenza 26 giugno 1965, n. 50, dichiarando non
fondata la questione di legittimità costituzionale, in linea di
principio, di norme che prevedano un sistema di prove legali per la
determinazione dell'esistenza del presupposto dell'obbligazione
tributaria e della sua entità concreta. Detta conclusione è stata
più di recente ribadita nella sentenza 21 aprile 1983, n. 103, nella
quale è stato confermato che la configurazione di prove legali
rigorose, in materia tributaria, non comporta l'attribuzione di una
base fittizia all'imposizione ed è stato sottolineato che in tale
materia la prova legale mira a tutelare l'interesse generale alla
riscossione dei tributi contro le evasioni, affermandosi che rientra
nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di
giudizio di costituzionalità, ove non trasmodi in palese
arbitrarietà o irrazionalità, la scelta dei meccanismi probatori
che si ritengano maggiormente idonei a conseguire tale risultato.
Più specificamente, quanto alle presunzioni tributarie, questa
Corte con numerose decisioni ne ha escluso, in linea di principio, la
illegittimità costituzionale, purché si fondino su indici
concretamente rivelatori di ricchezza, ovvero su fatti reali,
quand'anche difficilmente accertabili, idonei a conferire
all'imposizione una base non fittizia (Corte costituzionale, 26 marzo
1980, n. 42). In particolare è stata sottolineata la necessità che
le presunzioni, per potere essere considerate in armonia con il
principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della
Costituzione, debbono essere confortate da elementi concreti che le
giustifichino razionalmente (Corte costituzionale 28 luglio 1976, n.
200).
In proposito la Corte ha negato l'illegittimità costituzionale di
alcune presunzioni iuris tantum previste da leggi tributarie,
mettendo in evidenza, da un lato - caso per caso - la loro
razionalità; dall'altro, la garanzia insita per il contribuente
nella possibilità di dare la prova contraria a quanto presunto per
legge (Corte costituzionale 3 luglio 1967, n. 77; 18 luglio 1968, n.
99). Inoltre, in materia d'imposta di successione, questa Corte ha
dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione, una questione riguardante la presunzione di esistenza
nel patrimonio ereditario di gioielli, denaro e beni mobili in misura
fissa e proporzionata all'asse ereditario, ritenendo inconferente che
tale presunzione potesse essere assoluta, tenuto conto che essa
faceva riferimento "ad un indice effettivo e concreto, quale è
quello del patrimonio ereditario" (Sentenza 12 luglio 1967, n. 109).
14. - Esaminando la normativa impugnata alla stregua di tali
princìpi, va rilevato come entrambi i metodi di accertamento
induttivo previsti dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del
1973, pur se fondano l'accertamento su presunzioni, sono rispettosi
dell'art. 53 della Costituzione, in quanto ancorano l'accertamento ad
elementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a
costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva.
Infatti, l'accertamento fondato sulla prova della sussistenza di
"elementi e circostanze di fatto certi", i quali dimostrino
l'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla
determinazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggior
reddito, si palesa come un accertamento presuntivo che, lungi dal
violare il principio costituzionale della correlazione tra capacità
contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce un mezzo di
attuazione, in quanto è reso ragionevole dal ricorso a indici idonei
a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e
capacità contributiva. Dall'esistenza del fatto-base sorge la
pretesa al tributo relativo al nuovo reddito, determinato
sinteticamente, essendo quel fatto idoneo, per quanto si dirà, a
produrre l'effetto collegato al fatto presunto.
Parimenti evidente è la razionalità e la coerenza con il
principio fissato dall'art. 53 della Costituzione, del metodo di
accertamento basato sugli elementi individuati dall'art. 2 del d.P.R.
n. 630 del 1973, in relazione ai quali nei decreti ministeriali 21
luglio 1983 e 13 dicembre 1984 sono stati stabiliti indici e
coefficienti presuntivi di reddito. Infatti, in base ad una massima
di esperienza, la disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e
imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa, di
residenze secondarie, di collaboratori familiari, di precettori, di
governanti, di riserve di caccia, - lungi dal costituire "una
violenza nei confronti della realtà" - sono indici sicuri di
capacità contributiva: idonei, pertanto, a fondare la presunzione
che, chi possegga quei beni o fruisca di quelle prestazioni, goda di
un reddito proporzionato, ancorché non se ne possa individuare
analiticamente la provenienza. Dimostrata l'esistenza di quei
determinati fatti possessori o di fruizione di servizi, se ne deduce
la esistenza dell'elemento costitutivo della fattispecie dalla quale
trae titolo la pretesa tributaria, determinata sinteticamente. Ne
deriva che, fatta salva la possibilità per il contribuente di
dimostrare che il reddito proviene da cespiti esenti da imposta,
ovvero che è già stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta (art. 38, quinto comma), la presunzione stabilita dalla
legge appare ancorata a dati di fatto che sono prova sicura di
capacità contributiva. Quanto poi alla valutazione della
legittimità (sotto l'aspetto di eventuali vizi nella formazione e
nell'applicazione) degl'indici e dei coefficienti presuntivi fissati
dai decreti ministeriali, essa non compete a questa Corte, essendo
tali decreti - come sopra si è visto - atti amministrativi.
15. - Escluso ogni contrasto della normativa impugnata col
principio stabilito dall'art. 53 della Costituzione, si rivela
infondata pure la dedotta violazione dell'art. 3 prospettata sotto il
profilo dell'allegata deroga, in materia tributaria, della regola
generale fissata dall'art. 2729 cod. civ. Infatti, senza che sia
necessario procedere all'individuazione della natura delle
presunzioni previste dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600
del 1973, va ritenuto che la materia tributaria, per la sua
particolarità e per il rilievo che ha nella Costituzione l'interesse
dello Stato alla percezione dei tributi, giustifica discipline
differenziate, in materia di accertamento, rispetto alla disciplina
generale delle presunzioni, purché - come nel caso di specie - tali
discipline siano idonee ad assicurare la reale rispondenza
dell'accertamento tributario alla capacità contributiva del soggetto
passivo d'imposta.
Quanto, poi, alla violazione dell'art. 24, allegata sotto il
profilo che contro l'uso di presunzioni per pervenire
all'accertamento, la difesa sarebbe impossibile, essa va parimenti
disattesa, poiché nessun limite è posto dalla normativa impugnata
alla prova della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto
sui quali si basa l'accertamento induttivo.
Tutte le questioni prospettate in relazione all'art. 38, quarto
comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 vanno pertanto dichiarate non
fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale del D.M. 21 luglio 1983 ("Determinazione, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli indici e
coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione
agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo
comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600"), sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Larino con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento all'art. 53 Cost.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi"), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte