Art. 2 — Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
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La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599. ((La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:
- 1)aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
- 2)residenze principali e secondarie;
- 3)collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
- 4)riserve di caccia e di pesca;
- 5)assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita contro gli infortuni e le malattie;
- 6)utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente)). Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.
Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 31 luglio 1994 · versione 43 su Normattiva