Art. 20

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Gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17, relativamente, alle attivita' commerciali esercitate qualora a norma del codice civile siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello stesso codice. In caso contrario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 18. Gli enti indicati nel comma precedente devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, ai sensi dell'art. 2217 del codice civile ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, relativamente a tutte le attivita' esercitate. Devono inoltre essere predisposti, nello stesso termine, i prospetti da allegare alla dichiarazione a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5. Nell'inventario, devono essere indicate e valutate, distintamente dalle altre, le attivita' e le passivita' relative alle attivita' commerciali esercitate e quelle relative agli altri cespiti produttivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 29 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art20 · fonte su Normattiva