Art. 31-bis
(( L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.))
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32
147con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 31-bis, terzo comma, le parole: «7, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «7, 8, 8-bis e 10»". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che la suindicata modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32
175Il D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32 ha disposto: - (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»"; - (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»"; - (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»"; - (con l'art. 16, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»".
Testo vigente dal 22 febbraio 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 176 su Normattiva