Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Accertamento di tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) nel caso di controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori - Denunciata violazione delle garanzie dell'equo processo e della tutela dei beni privati previste dal Protocollo addizionale alla CEDU, ingiustificata discriminazione tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della parità delle parti e del diritto al giusto processo - Erronea e insufficiente argomentazione - Petitum formulato in modo ancipite - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
sentenza 8/2020massima n. 41473 Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente
Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Insussistenza di lacune - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, ex lege, l'obbligo preventivo del contraddittorio.
Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 41-bis Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente
Imposte e tasse - Accertamento dei tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) salvo che nel caso di controlli effettuati nei luoghi di riferimento del contribuente - Denunciata discriminazione fra contribuenti a seconda del luogo in cui avviene l'accertamento ed asserita violazione del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e della parità delle parti, dei vincoli derivanti dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale, nonché del principio di capacità contributiva - Carenza di adeguata motivazione su profili pregiudiziali del giudizio a quo - Insufficiente motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di adeguata motivazione su profili del giudizio a quo pregiudiziali rispetto all'applicabilità delle norme censurate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa - in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - nella parte in cui (secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione) non prevedono, per i tributi "non armonizzati", l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo, se non nell'ipotesi di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente. Pur dando espressamente conto di alcuni profili del giudizio principale logicamente e giuridicamente pregiudiziali rispetto alla applicabilità delle norme censurate (tra i quali preliminare ed assorbente è l'asserita inesistenza della notifica dell'atto impugnato), il rimettente non ha adeguatamente motivato, anche solo in termini di mera plausibilità, in ordine alle ragioni che permetterebbero di rigettarli; né a tal fine è sufficiente l'apodittico riferimento alle non descritte difese dell'amministrazione finanziaria resistente e al non specificato orientamento giurisprudenziale che dovrebbe sostenerle. L'insufficiente motivazione del rimettente su motivi di ricorso il cui eventuale accoglimento potrebbe determinare l'annullamento dell'atto impugnato nel giudizio a quo [senza fare applicazione delle norme censurate], ricade negativamente sull'onere di argomentare adeguatamente in ordine alla rilevanza delle questioni e impone di dichiararne la manifesta inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 122 del 2015, n. 24 del 2015 e n. 158 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 41-bis Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente