Art. 4

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La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare la natura giuridica, la denominazione o la ragione sociale, le generalita' di almeno un rappresentante, la sede regale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, l'oggetto della attivita', il luogo o i luoghi in cui e' esercitata e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Le societa' od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Devono inoltre essere indicati i canoni spettanti al soggetto per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui, al successivo art. 8.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 31 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art4 · fonte su Normattiva