Art. 41-bisAccertamento parziale

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(( Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44. 2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154)) 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n.413

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La L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che " Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 19 novembre 1992 · versione 43 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art41bis · fonte su Normattiva