Art. 64
Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facolta' di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva