Art. 68 — Segreto d'ufficio
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E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge; a persone estranee alle rispettive amministrazioni diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e della guardia di finanza nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 10 ottobre 1975 · versione 0 su Normattiva