Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, SECONDO COMMA, N. 13, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 74 - DISCIPLINANO MATERIA DI COMPETENZA STATALE - PROBLEMI ATTINENTI A RAPPORTI TRA PRINCIPI DI FONTE STATALE E NORMATIVA REGIONALE - IMPUGNATIVA DA PARTE DI REGIONI E PROVINCIE AUTONOME - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Nella controversia di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e l'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non vengono in considerazione problemi attinenti ai rapporti tra principi di fonte statale e normativa regionale, dal momento che la materia disciplinata dalle disposizioni impugnate era ed e' di esclusiva competenza dello Stato: per conseguenza si rivelano prive di fondamento le censure formulate con specifico riguardo agli articoli 4 e 51 dello Statuto speciale della Regione sarda.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971
IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - ABOLIZIONE DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, SECONDO COMMA, N. 13, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41, 42, 76 E 77, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI PROVINCIALI E REGIONALI.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), e dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), proposte, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971
IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - ABOLIZIONE DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, SECONDO COMMA, N. 13, E D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI E STATUTARIE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sono infondate, in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 116 della Costituzione, 1, 5, n. 3, e 34, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, corrispondenti agli artt. 1, 9, n. 8 e 52, ultimo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unificato dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' agli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto speciale per la Regione siciliana ed agli artt. 4, 51 e 47 dello Statuto speciale della Regione sarda, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, relativamente alle stesse norme, con i ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971