Sentenza n. 151/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
- art. 74Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 1Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 14Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo comma, n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega
legislativa al Governo per la riforma tributaria), e dell'art. 74 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promossi con ricorsi della
Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia di Trento, della Provincia
di Bolzano e della Regione autonoma della Sardegna, tutti notificati il
14 novembre 1973, depositati in cancelleria il 22 dello stesso mese ed
iscritti, rispettivamente, ai nn. 12, 13, 14 e 15 del registro ricorsi
1973, e con ricorso della Regione siciliana, notificato il 15 novembre
1973, depositato in cancelleria il 26 dello stesso mese ed iscritto al
n. 16 del registro ricorsi 1973.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto
Adige e per le Provincie di Trento e di Bolzano; l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Regione sarda, gli avvocati Marcello Mole', Salvatore
Orlando Cascio e Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 14 novembre 1973 e depositato il 22
novembre successivo, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971,
n. 825, recante delega legislativa al Governo per la riforma
tributaria, e dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
contenente norme sulla nominatività obbligatoria delle azioni al
portatore, deducendone il contrasto con gli artt. 1, 5, n. 3, e 34,
secondo comma, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5
(corrispondenti ora agli articoli 1, 9, n. 8, e 52 - inesattamente
indicato come 53 - ultimo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e
con gli artt. 23, 41, 42, secondo comma, 76 e 116 della Costituzione.
Si assume dalla parte ricorrente: a) che la normativa impugnata non
rispetterebbe i principi della separazione costituzionale delle
competenze fra Stato e Regioni (o Provincie), ponendosi come
direttamente abrogativa della legge reg. T.-A.A. 8 agosto 1959, n. 10;
b) che, in particolare, la norma delegata sarebbe illegittima per
eccesso di delega se intesa ad abrogare l'art. 2355 cod. civ., ovvero,
nel caso opposto, per la sua inidoneità ad introdurre il principio
della nominatività obbligatoria dei titoli azionari; c) che ulteriori
ragioni della sua illegittimità risiedono nella circostanza che con
legge tributaria si pretenda di modificare l'ordinamento sostanziale in
materia di regime delle azioni delle società commerciali ed inoltre si
pretenda di generalizzare un tipo di azionariato adottato dalla legge
statale ma non vigente come principio generale anche nei confronti del
legislatore regionale, violando al tempo stesso la riserva di legge
generale e sostantiva fissata all'art. 42 cpv. Cost. per la disciplina
dei modi di acquisto e di godimento della proprietà privata; d) che il
Presidente della Regione avrebbe dovuto intervenire alla seduta del
Consiglio dei ministri che ha approvato la presentazione del disegno di
legge da cui sono scaturite le disposizioni in esame, trattandosi di
questioni che riguardano la Regione; e) che la stessa norma sarebbe
viziata per eccesso di delega e per invasione della competenza
regionale, in quanto non si è limitata ad abolire, agli effetti
fiscali, le deroghe alla nominatività obbligatoria delle azioni
previste dalle leggi regionali, ma ha stabilito che tutte le azioni di
società italiane debbano essere nominative, abrogando così sia l'art.
2355 cod. civ. sia l'art. 109 delle disposizioni di attuazione.
2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 4 dicembre 1973, nelle quali contesta anzitutto
la doglianza relativa alla mancata partecipazione del Presidente della
Regione alle sedute del Consiglio dei ministri in cui furono deliberati
gli atti normativi impugnati: e ciò sia perché la riforma tributaria
è di esclusiva competenza dello Stato, sia perché l'intervento
dell'organo regionale riguarderebbe le fattispecie in cui si decidano
provvedimenti amministrativi e non anche quelle in cui si esercita la
funzione legislativa, sia infine perché l'eventuale vizio
procedimentale sarebbe stato assorbito e sanato dal successivo iter
parlamentare.
Respinte come inammissibili in sede di impugnativa diretta le
censure basate esclusivamente su pretese violazioni della Costituzione,
l'Avvocatura dello Stato rileva che né la legge di delegazione, né
quella delegata, avrebbe operato abrogazione rispetto alla legislazione
regionale, limitandosi la prima a fissare un principio direttivo per il
Governo e la seconda a confermare il precetto sulla nominatività delle
azioni nell'ordinamento giuridico generale. L'acquiescenza da parte
dello Stato alle leggi della Sicilia, della Sardegna e del
Trentino-Alto Adige, facoltizzanti l'emissione di azioni al portatore e
non tempestivamente impugnate nonostante vertessero in materia non
appartenente alla potestà regionale, non potrebbe, comunque valere ad
espropriare lo Stato stesso della sua competenza nel settore delle
società e della riforma fiscale, né impedire il legittimo esercizio
di questa con riferimento all'intero territorio nazionale, pur
determinandosi la conseguenza di un eventuale problema di coesistenza
formale fra norme statali e norme regionali contrastanti che sarà
compito del giudice ordinario risolvere in favore delle prime.
Peraltro, nulla esclude che, ad eliminare ogni possibile ostacolo alla
legislazione statale, sia incidentalmente sollevata dalla stessa Corte,
con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, di
progressività del carico tributario, di riserva alla legge statale per
la disciplina delle garanzie e dei limiti alla proprietà privata e di
territorialità della legge regionale e per contrasto anche rispetto
all'art. 9, n. 8, del nuovo testo dello Statuto speciale in tema di
incremento della produzione industriale, questione di legittimità
della legge reg. T.-A.A. 8 agosto 1959, n. 10: ed in tal senso, nelle
conclusioni della parte resistente intese ad ottenere la reiezione del
ricorso, viene formulata esplicita richiesta.
3. - Anche il Presidente della Provincia autonoma di Trento ed il
Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige hanno, con
ricorsi entrambi notificati rispettivamente il 14 novembre 1973 e
depositati il 22 novembre successivo proposto impugnazione avverso le
stesse norme statali, chiedendone una declaratoria di illegittimità
costituzionale per ragioni non diverse da quelle prospettate nel
ricorso della Provincia di Bolzano. Ed anche in questi giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con deduzioni
depositate il 4 dicembre 1973, sostenendo la tesi della infondatezza
dei ricorsi con argomenti analoghi a quelli già svolti ed eccependo
formalmente la illegittimità costituzionale della citata legge
regionale Trentino-Alto Adige n. 10 del 1959.
4. - Un'altra impugnativa dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della
legge statale n. 825 del 1971 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 600 del
1973, per contrasto con gli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto
speciale e 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, viene
dedotta dal Presidente della Regione siciliana, con ricorso notificato
il 15 novembre 1973 e depositato il 26 novembre successivo, nel quale
oltre ad argomenti in parte analoghi a quelli già sviluppati negli
altri ricorsi ricorda il giudizio favorevole alla legittimità
costituzionale della legge reg. 8 luglio 1948, n. 32, di autorizzazione
alla emanazione di azioni al portatore per società costituite per
determinate finalità, pronunziato dall'Alta Corte per la Regione
siciliana nella decisione del 5 luglio-17 agosto 1948, n. 1, e
l'implicito riconoscimento nel trattamento tributario disposto
dall'art. 10 della legge statale 29 dicembre 1962, n. 1745, dal
decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, dalla legge di conversione 12
aprile 1964, n. 191, ed ancora dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n.
22, e dall'art. 1 della legge di conversione 21 aprile 1967, n. 209,
della validità del regime differenziato adottato dal legislatore
regionale. Proprio la validità di questo regime e la persistenza del
principio di alternatività dei tipi di azioni, enunciato dall'art.
2355 del codice civile e mai abolito ma solo quiescente perché
temporaneamente sospeso dal r.d. n. 1148 del 1941, rende illegittima la
legge di delegazione e la legge delegata sulla riforma tributaria,
nella parte in cui si propongono l'abrogazione delle anzidette leggi
regionali. D'altra parte, se la norma delegante, che si limita a
prevedere l'abolizione delle deroghe alla nominatività obbligatoria
fosse da intendere nel più concreto significato di una abilitazione ad
emanare disposizioni dirette a realizzare - eventualmente in modo
graduale e tenendo conto delle ragioni e situazioni locali -
l'adattamento della legislazione regionale a regime della nominatività
obbligatoria, salva sempre la competenza legislativa della Regione, si
configurerebbe un vizio autonomo nell'atto di esercizio della
delegazione - sia per mancanza di conferimento di una delega sia per
l'uso del potere delegato per uno scopo estraneo a quello del suo
conferimento - con particolare riferimento alla statuizione secondo cui
"le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato
devono essere nominative".
Infine, ed in via subordinata, il ricorrente sostiene che, se pure
le norme oggetto di impugnazione dovessero reputarsi legittime, non
potrebbero operare nei riguardi delle azioni al portatore già in
circolazione senza violare l'art. 41 della Costituzione, poiché
inciderebbero profondamente sulla posizione degli operatori economici
che in base ad una legge - già riconosciuta valida dal giudice
costituzionale - hanno investito i loro capitali in società che
svolgono la loro attività nell'isola.
5. - Con deduzioni depositate il 4 dicembre 1973, l'Avvocatura
generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del
Presidente del Consiglio dei ministri, sostiene la tesi
dell'infondatezza del ricorso ed in tal senso precisa le sue
conclusioni, previa occorrendo declaratoria di illegittimità
costituzionale in via incidentale della legge reg. sic. 8 luglio 1948,
n. 32.
6. - Un quinto ricorso promosso dal Presidente della Regione
autonoma della Sardegna con atto notificato il 14 novembre 1973 e
depositato il 22 novembre successivo, chiede una pronuncia di
incostituzionalità della stessa normativa statale per contrasto con
gli artt. 4, 51 e 47 dello Statuto speciale di quella Regione e con
gli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione.
Oltre ai motivi comuni agli altri ricorsi, la difesa di questa
Regione, che muove dalla duplice premessa della legittimità
costituzionale della legge reg. sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della
sua inerenza alla materia dell'industria e commercio di cui all'art. 4,
lett. a, dello Statuto speciale, deduce in particolare che, ai sensi di
questa norma, la potestà legislativa' concorrente della Sardegna non
può essere limitata se non da principi fissati in leggi dello Stato
vigenti anteriormente al suo esercizio ovvero inerenti specificamente
alla singola materia ed alla sola Regione ricorrente; che la normativa
statale realizzerebbe anche una disparità di trattamento, disponendo
l'abrogazione delle norme regionali autorizzanti l'emissione di titoli
azionari al portatore e consentendo, ad un tempo, secondo mera
opportunità numerose altre deroghe ed esenzioni al principio
dell'imposta unica sul reddito; ed inoltre che dall'art. 51 dello
Statuto si evince un limite di carattere generale per le norme statali
in materia economica e finanziaria manifestamente dannose per l'isola.
Infine, un'eventuale interpretazione retroattiva dell'art. 74 del
d.P.R. n. 600 del 1973 implicherebbe violazione degli artt. 76, 3, 41 e
42 della Costituzione, mentre ulteriore contrasto con lo stesso art. 76
e con il già ricordato art. 4, lettera a, dello Statuto discenderebbe
dal carattere di completezza e di dettaglio della disposizione
delegata, invasiva anche sotto questo profilo della competenza
regionale.
7. - Anche di questo ricorso il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiede, con deduzioni depositate il 4 dicembre 1973, la reiezione,
sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale
relativamente alla legge reg. sarda n. 10 del 12 aprile 1957.
8. - Nella pubblica udienza i difensori delle parti hanno insistito
nelle argomentazioni e conclusioni rispettivamente formulate, come
sopra riassunte. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi del Presidente della Regione siciliana, del
Presidente della Regione sarda, del Presidente della Regione del
Trentino-Alto Adige e dei Presidenti delle Provincie autonome di Trento
e di Bolzano hanno il medesimo oggetto e propongono questioni identiche
o strettamente connesse. I relativi giudizi vanno pertanto decisi
congiuntamente.
2. - Benché nessuna eccezione sia stata mossa al riguardo dalla
difesa dello Stato, la Corte deve accertare preliminarmente
l'ammissibilità dei ricorsi, di identico contenuto, proposti dal
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e dai Presidenti delle
Provincie di Trento e di Bolzano.
La legittimazione del primo si giustifica alla stregua di
considerazioni strettamente analoghe a quelle svolte nella sent. n. 111
del 1972, nel senso, cioè, che, avendo l'art. 56 della legge cost. n.
1 del 1971 (art. 106 del t.u. Statuto del Trentino-Alto Adige)
mantenuto ferme le leggi regionali in vigore al 20 gennaio 1972 su
materie trasferite alla competenza delle Provincie sino a che queste
non abbiano a disporre diversamente, permane l'interesse della Regione
ad impugnare leggi statali che, come nella specie, abroghino leggi da
essa a suo tempo emanate e che assumono riferibili alle materie
trasferite.
Ma anche le Provincie sono legittimate a ricorrere, perché d'ora
in poi, per effetto delle modificazioni apportate allo Statuto dalla
menzionata legge costituzionale, la materia della quale si lamenta una
illegittima invasione ad opera dello Stato è diventata di loro
competenza.
Tutti i ricorsi sono pertanto ammissibili.
3. - Vanno disattese le censure mosse all'art. 10, secondo comma,
n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e all'art. 74 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, per violazione degli articoli 34, secondo
comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige (ora 40 del relativo testo
unico), 21, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana e 47,
capoverso, dello Statuto della Regione della Sardegna, per il mancato
invito ai Presidenti delle Regioni e Provincie ricorrenti a partecipare
alle sedute in cui il Consiglio dei ministri, ebbe ad approvare, in un
primo momento, il testo del disegno di legge contenente la delega alla
riforma tributaria, nonché, in un secondo momento, il testo del
decreto legislativo in base ad essa adottato.
A prescindere dal rilievo che, come si dirà subito appresso al
punto 5 esaminando il merito dei ricorsi, nella specie le Regioni e le
Provincie non potevano vantare, semmai, che un mero interesse di fatto,
ma non quell'interesse giuridicamente rilevante e differenziato che si
richiede dalle invocate norme statutarie (così come questa Corte ha
ritenuto con le sentenze n. 4 del 1966 e n. 1 del 1968), è certo, in
linea più generale, che l'intervento dei Presidenti regionali e
provinciali non può considerarsi prescritto anche per atti legislativi
o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo
vero e proprio. Basta a convincerne l'equiparazione, quanto alla
"forza" o "valore" ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei
decreti-legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste
ultime, alla fungibilità ed equipollenza di effetti tra le varie forme
di iniziativa previste dall'art. 71 della Costituzione: che logicamente
non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa,
nella quale, ricorrendo in ipotesi l'interesse qualificato delle
Regioni, questo avrebbe ingresso nella fase della deliberazione
consiliare, mentre un tale inserimento sarebbe escluso nelle altre, che
pur potrebbero avere ad oggetto identica materia. A ritenere
altrimenti, si perverrebbe alla conseguenza di far dipendere la
possibilità per le Regioni di influire, in modo più o meno incisivo,
sui contenuti della legislazione statale che indirettamente le
concerna, dalla forma di volta in volta prescelta per legiferare.
D'altronde, sia pure limitatamente alle Regioni, l'ordinamento
appresta altri mezzi utili a dare ingresso ai loro particolari
interessi nello svolgimento della funzione legislativa spettante allo
Stato nelle materie di sua competenza: le Regioni, hanno, infatti,
l'iniziativa legislativa e possono formulare voti (cfr. art. 121 Cost.,
art. 51 alinea St. sardo, art. 18 St. sic., art. 35 t.u. St. T.-A.A.,
art. 26 St. F.-V.G.), a tacere anche, per quanto riguarda la Regione
della Sardegna, dello speciale strumento previsto dall'art. 51 cpv.,
del relativo Statuto, cui si richiama ad altro fine, la difesa della
Regione, e del quale si dirà appresso al punto 8.
4. - Passando alle censure che investono nella loro sostanza
precettiva l'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge del 1971, che
delega il Governo a disporre la "abolizione delle deroghe al principio
della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle
leggi di Regioni a statuto speciale", e l'art. 74 del decreto delegato,
dov'è stabilito che "le azioni di tutte le società aventi sede nel
territorio dello Stato devono essere nominative", aggiungendosi poi una
particolareggiata disciplina transitoria in ordine alle azioni
anteriormente emesse, vanno dichiarate inammissibili in questa sede,
conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, quelle aventi
ad oggetto asserite violazioni di disposizioni costituzionali
insuscettibili di concretare invasioni di competenze statutariamente
spettanti alle Regioni e alle Provincie ricorrenti.
5. - Le rimanenti censure si riassumono, per la maggior parte,
nella questione concernente l'ammissibilità o meno che leggi statali
dispongano l'abrogazione di leggi regionali, come nella specie si è
verificato nei confronti della legge regionale siciliana 8 luglio 1948,
n. 32, della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge
della Regione del Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (tutte
autorizzanti l'emissione di azioni al portatore), in forza del
combinato disposto del rammentato n. 13 dell'art. 10 della legge di
delega e dell'art. 74 del decreto presidenziale n. 600 pure citato.
La risposta affermativa e la conseguente non fondatezza della
questione discendono pienamente dai principi che presiedono alla
ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano): sempre circoscritta a
particolari materie quest'ultima; residuale, e quindi generale, la
prima. Dove una materia non è espressamente attribuita alla competenza
regionale, si afferma, perciò, e si espande nella sua pienezza la
potestà legislativa dello Stato. Persino sulle materie di competenza
regionale, ove questa sia bipartita o concorrente, permane una
competenza statale, limitatamente alla posizione e successiva
modificazione dei principi; ed in ogni caso, anche trattandosi di
materie devolute a competenze regionali di tipo primario, resta pur
sempre allo Stato il potere di dettare le norme fondamentali delle
riforme economico-sociali e di dare attuazione legislativa agli
obblighi internazionalmente assunti.
Ora, non può dubitarsi che le disposizioni denunciate nella specie
siano espressione di una potestà legislativa spettante unicamente allo
Stato.
Tanto il principio del n. 13 dell'art. 10 della legge, quanto
l'art. 74 del decreto delegato n. 600, infatti, hanno specifico
riferimento al regime legale delle società e delle azioni che queste
sono autorizzate ad emettere, come risulta confermato dalla stessa
rubrica del detto art. 74, che si intitola "nominatività obbligatoria
dei titoli azionari". E, come questa Corte ebbe già ad affermare nella
sent. n. 66 del 1961, "la disciplina delle società non riguarda i
soggetti di questa o quella attività economica, ma riguarda, in
generale, le forme di esercizio collettivo dell'impresa", e pertanto
non può non avere quel carattere unitario, che soltanto l'essere posta
dalla legislazione statale è in grado di conferirle.
A identica conclusione si perverrebbe anche a considerare la
normativa specificamente rivolta al regime delle azioni societarie, che
forma oggetto dei ricorsi, nel suo nesso di strumentalità con i fini
della riforma tributaria (certamente né irrazionale né pretestuoso, a
prescindere da ogni valutazione di politica economica e finanziaria
estranea a questa sede) perché, come finiscono per ammettere alcuni
tra gli scritti di causa delle difese regionali, soltanto la
legislazione statale poteva validamente riformare il sistema
tributario, che d'altronde dev'essere, almeno tendenzialmente, uniforme
in tutto il territorio nazionale.
Sotto l'uno come sotto l'altro punto di vista, dunque, sussiste la
competenza della legge statale: alla forza della quale inerisce la
idoneità ad abrogare, espressamente od implicitamente, qualsiasi norma
che su quella materia fosse per l'innanzi in vigore (non importa se
validamente o meno), fatta eccezione delle norme di grado
costituzionale ed entro i limiti - beninteso - da queste ultime
eventualmente stabiliti per determinate ipotesi.
Conseguentemente diventano anche manifestamente irrilevanti le
questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione
siciliana, della Regione sarda e della Regione Trentino-Alto Adige,
prospettate - in linea, d'altronde, subordinata - dalla difesa dello
Stato.
6. - Privo di fondamento è l'argomento, addotto dalle difese
regionali, di un preteso riconoscimento che lo Stato avrebbe effettuato
della difforme anteriore legislazione regionale in tema di azioni
societarie, con il farvi riferimento in una serie di provvedimenti
legislativi successivamente adottati, nonché, da ultimo, nello stesso
art. 10, n. 13, della legge di delega alla riforma tributaria.
Giacché, in primo luogo, ove pure un siffatto riconoscimento fosse
davvero intervenuto e quelle disposizioni a suo tempo emanate dalle
Regioni fossero state in qualche modo convalidate, ciò non sarebbe
stato di ostacolo alla loro abrogazione (l'effetto abrogativo
verificandosi indipendentemente dalla validità o invalidità delle
norme su cui incide); mentre è comunque certo, in secondo luogo, che
semplici leggi ordinarie non avrebbero potuto legittimamente sanare i
vizi di incostituzionalità delle leggi regionali preesistenti,
operando addirittura uno spostamento di competenze normative dallo
Stato alle Regioni.
Né vale opporre il preteso "giudicato" che sarebbe costituito
dalla pronuncia, con la quale l'Alta Corte per la Regione siciliana
ebbe a ritenere non incostituzionale la legge regionale siciliana del
1948, in precedenza ricordata, allora impugnata dal Commissario dello
Stato, perché le sentenze costituzionali che dichiarano la non
fondatezza di una questione non producono effetti che trascendano quel
determinato rapporto processuale in cui sono intervenute: non
conferiscono alcun crisma di legittimità alle disposizioni che ne
formavano l'oggetto, e perciò non precludono la riproposizione della
medesima questione, né impediscono alla Corte, ove ciò avvenga, di
riprenderla in esame, pervenendo a diverse conclusioni.
7. - Anche non fondata è la censura all'art. 74 del d.P.R. n. 600,
in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., ed all'art. 10 della legge di
delega, per avere disposto l'immediata abrogazione della disciplina
derogatoria di fonte regionale, laddove - secondo l'assunto - la
disposizione delegante dovrebbe intendersi come rivolta semplicemente
all'emanazione di norme che realizzassero un adattamento della
legislazione regionale al principio di nominatività, "salva sempre la
competenza legislativa delle Regioni".
A parte che questa asserita competenza non sussiste, per quanto si
è fin qui venuti dicendo, un semplice raffronto tra la dizione
dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge e quella dell'art. 74
del decreto, oltre alla stessa ratio cui l'una e l'altra disposizione
sono informate, bastano ad escludere il prospettato eccesso di delega
invasivo della sfera regionale. Risulta chiaro, infatti, che l'intento
del legislatore, nel conferire la delega al Governo, è stato proprio
quello di far cessare l'esistenza e circolazione nel territorio
nazionale di azioni al portatore emesse da società aventi in esso la
loro sede; ed è anzi da rilevare che il richiamato n. 13 dell'art. 10
non tanto parla di "abrogazione" delle deroghe stabilite dalle leggi
regionali, quanto di "abolizione", che è parola esprimente un concetto
più forte.
Cade con ciò stesso ed in base alle medesime considerazioni
l'altra censura all'art. 74 del decreto delegato, sempre per eccesso di
delega, a causa della cosiddetta retroattività conferita alla
abrogazione disposta.
8. - Prive di fondamento si rivelano, infine, le più particolari
questioni proposte dalla Regione della Sardegna, con specifico riguardo
a norme del proprio Statuto.
Ciò dicasi di quella di violazione dell'art. 4 (peraltro non
chiaramente precisata), non venendo in considerazione, nella presente
controversia, problemi attinenti ai rapporti tra principi di fonte
statale e normativa regionale, dal momento che, come si è sopra
accertato al punto 4, la materia disciplinata dalle disposizioni
impugnate era ed è di esclusiva spettanza dello Stato.
Ciò va altresì ribadito in ordine a quella che si vorrebbe
argomentare dall'art. 51, perché la circostanza che questo preveda un
singolare strumento che permette alla Regione di provocare la eventuale
sospensione di leggi statali in materia economica o finanziaria, la cui
applicazione sia "manifestamente dannosa all'isola" (strumento al quale
la Regione comunque non ha fatto ricorso) è del tutto inconferente ai
fini delle valutazioni che la Corte è oggi chiamata a compiere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge 9
ottobre 1971, n. 825, recante "Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria" e dell'articolo 74 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi", proposte, in riferimento agli
artt. 3, 23, 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, con i
ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni
Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, indicati in epigrafe;
b) dichiara non fondate - in riferimento agli artt. 76, 77, primo
comma, e 116 della Costituzione, 1, 5, n. 3, e 34, secondo comma, della
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, corrispondenti agli artt. 1, 9, n.
8, e 52, ultimo comma (inesattamente indicato come 53), del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, recante il testo unificato dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto
speciale per la Regione siciliana ed agli artt. 4, 51 e 47 dello
Statuto speciale della Regione sarda - le questioni di legittimità
costituzionale proposte, relativamente alle stesse norme, con i ricorsi
delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni
Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, in epigrafe indicati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte