Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.
Testo vigente dal 19 dicembre 1968
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.
Testo vigente dal 19 dicembre 1968
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-11-19;1235~art1 · fonte su Normattiva